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Amministratore e responsabilità legale: fino a dove arriva?

7 Luglio 2024

Amministratore e responsabilità legale: fino a dove arriva?

La figura dell'amministratore di condominio è spesso percepita come quella di un semplice "ragioniere" o di un organizzatore di assemblee. In realtà, il suo ruolo è molto più complesso e carico di responsabilità. L'amministratore non è solo un mandatario dei condomini, ma è il rappresentante legale del condominio, una posizione che lo espone a precise responsabilità in ambito civile, penale e fiscale. Comprendere fino a dove arriva la sua responsabilità è fondamentale per i condomini al momento di scegliere a chi affidare la gestione del proprio patrimonio, ma anche per l'amministratore stesso, che deve operare con la massima diligenza e, possibilmente, con un'adeguata copertura assicurativa. Analizziamo i diversi profili di responsabilità.

1. La Responsabilità Civile: Danni e Negligenze

È l'ambito di responsabilità più frequente. L'amministratore risponde civilmente per i danni causati a terzi o ai singoli condomini a causa di una sua negligenza nella gestione e nella custodia delle parti comuni. La responsabilità civile può essere di due tipi:

Responsabilità Contrattuale: Deriva dal mandato che lega l'amministratore ai condomini. Se l'amministratore non adempie correttamente ai suoi doveri (elencati nell'art. 1130 c.c.), può essere chiamato a risarcire i danni che ne derivano. Esempi tipici sono:

  • Mancata esecuzione di una delibera assembleare.
  • Mancata azione legale contro i condomini morosi entro i termini di legge, causando un danno finanziario al condominio.
  • Gestione contabile errata o fraudolenta.
  • Perdita di agevolazioni fiscali a causa di adempimenti omessi o tardivi.

Responsabilità Extracontrattuale (o Aquiliana): Deriva dalla sua posizione di custode delle parti comuni (art. 2051 c.c.). L'amministratore è responsabile per i danni prodotti dalle cose comuni, a meno che non provi il "caso fortuito". Questo significa che se una persona (un condomino o un terzo) subisce un danno a causa di un difetto di manutenzione, la responsabilità ricade sull'amministratore. Esempi classici:

  • Un pezzo di cornicione che si stacca e danneggia un'auto parcheggiata o, peggio, ferisce un passante.
  • Una macchia d'olio non pulita nel garage che causa la caduta di una persona.
  • Un gradino rotto nelle scale che provoca un infortunio.
  • Danni da infiltrazioni provenienti da parti comuni (tetto, lastrico solare, tubature condominiali) non tempestivamente riparate.

In questi casi, il danneggiato può agire direttamente contro il condominio, che poi potrà rivalersi sull'amministratore se il danno è dipeso da una sua inerzia o negligenza. Per questo motivo, è fondamentale che l'amministratore stipuli (e faccia stipulare al condominio) un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.

2. La Responsabilità Penale: la Sicurezza Prima di Tutto

L'amministratore può incorrere in responsabilità penali quando la sua condotta (o, più spesso, la sua omissione) integra una fattispecie di reato. Questo avviene soprattutto in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza degli impianti.

L'amministratore è considerato "committente" quando affida lavori a imprese esterne. Come tale, ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa scelta e di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere. Se si verifica un infortunio sul lavoro e queste verifiche sono state omesse, l'amministratore può essere incriminato per lesioni colpose o, nei casi più gravi, per omicidio colposo.

Altre ipotesi di responsabilità penale possono sorgere per:

  • Violazione delle norme antincendio: La mancata manutenzione degli estintori o l'omesso adeguamento alle normative può portare a responsabilità penali in caso di incendio con feriti o vittime.
  • Inosservanza di ordinanze comunali: Ad esempio, un'ordinanza che impone la messa in sicurezza di una facciata pericolante.
  • Reati fiscali o appropriazione indebita: Se l'amministratore si appropria di fondi del condominio o non versa le ritenute d'acconto dei fornitori.

3. La Responsabilità Fiscale: il Condominio Sostituto d'Imposta

Il condominio è un "sostituto d'imposta". Questo significa che quando paga i fornitori per prestazioni relative a contratti d'appalto (es. impresa di pulizie, giardiniere, impresa edile), deve operare una ritenuta d'acconto (solitamente del 4%) sull'importo pagato e versarla allo Stato. L'amministratore ha l'obbligo di effettuare correttamente questi versamenti e di presentare annualmente il modello 770, che riepiloga tutte le ritenute operate.

Un'omissione o un errore in questi adempimenti espone l'amministratore (e il condominio) a pesanti sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. La responsabilità per il corretto adempimento degli obblighi fiscali ricade interamente sull'amministratore in carica al momento della scadenza.

Come Tutelarsi? La Polizza "del Capofamiglia" non Basta

Per far fronte a queste responsabilità, la legge ha reso obbligatoria per l'amministratore la stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale. Questa polizza copre i danni patrimoniali causati a terzi (incluso il condominio stesso) a seguito di errori od omissioni commessi nell'esercizio della sua attività. È un'importante garanzia per i condomini, che sanno di poter contare su un risarcimento in caso di comprovata negligenza del loro amministratore.

In conclusione, il ruolo dell'amministratore è tutt'altro che privo di rischi. Le sue responsabilità sono ampie e complesse, e richiedono non solo competenze contabili, ma anche legali, fiscali e tecniche. Scegliere un professionista qualificato, aggiornato e dotato di un'adeguata copertura assicurativa non è un lusso, ma una necessità per garantire una gestione serena e sicura del proprio patrimonio immobiliare.