Obblighi di manutenzione: quando serve l’intervento dell’amministratore
12 Luglio 2024
Una delle funzioni principali e più delicate dell'amministratore di condominio è quella di garantire la conservazione delle parti comuni dell'edificio. Questo si traduce in una serie di obblighi legati alla manutenzione, un'attività che spazia dalla piccola riparazione quotidiana alla gestione di grandi lavori straordinari. Ma quali sono esattamente i confini del suo mandato? Quando può agire autonomamente e quando, invece, deve essere autorizzato dall'assemblea? E cosa succede in caso di urgenza? Comprendere i doveri e i poteri dell'amministratore in materia di manutenzione è fondamentale per i condomini per poter vigilare sul suo operato e per l'amministratore stesso per agire nel rispetto della legge ed evitare responsabilità personali.
Manutenzione Ordinaria: l'Autonomia Gestionale
L'articolo 1130 del Codice Civile affida all'amministratore il compito di "compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio". Questo include tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, ovvero quelle opere periodiche e di costo contenuto, necessarie per mantenere le parti comuni in buono stato di efficienza e per garantirne il normale utilizzo. In questo ambito, l'amministratore agisce in piena autonomia, senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea. Rientrano nella manutenzione ordinaria, ad esempio:
- La sostituzione di lampadine fulminate nelle scale.
- La riparazione di una serratura del portone principale.
- Piccoli interventi di giardinaggio per mantenere il decoro delle aree verdi.
- La pulizia periodica di grondaie e scarichi.
- La gestione dei contratti di manutenzione periodica obbligatoria (es. controllo annuale della caldaia o dell'ascensore).
L'amministratore paga questi interventi utilizzando i fondi disponibili sul conto corrente condominiale e ne renderà conto all'assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo, presentando le relative fatture. La sua abilità sta nel gestire questi interventi con prontezza e scegliendo fornitori affidabili al giusto prezzo.
Manutenzione Straordinaria: il Ruolo Sovrano dell'Assemblea
Quando l'intervento non è né periodico né di modesta entità, si entra nel campo della manutenzione straordinaria. Si tratta di lavori importanti, spesso costosi, che hanno lo scopo di riparare, rinnovare o sostituire parti significative dell'edificio (es. rifacimento del tetto, della facciata, sostituzione dell'ascensore, messa a norma di un impianto). In questo caso, la regola è ferrea: l'amministratore non può ordinare i lavori di propria iniziativa. La competenza a decidere è esclusiva dell'assemblea dei condomini.
Il ruolo dell'amministratore è quello di preparare e guidare il processo decisionale. I suoi compiti includono:
- Segnalare la necessità dell'intervento: Se durante un sopralluogo o a seguito di una perizia emerge la necessità di un lavoro straordinario, deve informare tempestivamente i condomini.
- Raccogliere i preventivi: Deve attivarsi per richiedere diversi preventivi da imprese qualificate, per permettere all'assemblea di scegliere la soluzione migliore.
- Convocare l'assemblea: Deve indire un'assemblea (spesso straordinaria) con all'ordine del giorno la discussione e l'approvazione dei lavori e la costituzione di un apposito fondo speciale.
- Eseguire la delibera: Una volta che l'assemblea ha deliberato, scegliendo l'impresa e approvando la spesa, l'amministratore ha il compito di stipulare il contratto d'appalto e sovrintendere alla corretta esecuzione dei lavori.
Se un amministratore ordinasse un lavoro straordinario di notevole entità senza l'approvazione dell'assemblea, non avrebbe il diritto di pretendere il rimborso delle somme anticipate, a meno che non si tratti di un caso di urgenza.
Il Caso di Urgenza: i Poteri Eccezionali dell'Amministratore
Cosa succede se si rompe improvvisamente una tubatura principale e l'edificio rischia di allagarsi? O se un cornicione pericolante minaccia di cadere sulla strada? In questi casi, non c'è ovviamente il tempo di convocare un'assemblea. La legge (art. 1135 c.c.) conferisce all'amministratore poteri eccezionali per far fronte all'emergenza. Egli può e deve ordinare i lavori necessari per mettere in sicurezza l'edificio e prevenire danni maggiori, anche senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea.
Tuttavia, questo potere è soggetto a un obbligo preciso: l'amministratore deve riferire alla prima assemblea utile. Appena passata l'emergenza, deve convocare l'assemblea per spiegare l'accaduto, presentare le spese sostenute e ottenere la ratifica del suo operato. Se non lo facesse, perderebbe il diritto al rimborso delle spese anticipate. È considerato "urgente" un intervento la cui mancata esecuzione immediata comporterebbe un pericolo imminente per la sicurezza di persone o cose, o un grave danno alle parti comuni.
In sintesi, l'amministratore di condominio naviga costantemente tra l'autonomia gestionale per l'ordinario e la necessità dell'approvazione assembleare per lo straordinario, con il potere-dovere di intervenire d'urgenza quando la situazione lo richiede. La sua professionalità si misura nella capacità di distinguere correttamente tra queste diverse situazioni, agendo con prontezza per le piccole necessità quotidiane, con diligenza nel preparare le decisioni importanti e con responsabilità di fronte alle emergenze. Per i condomini, conoscere questo quadro di riferimento è essenziale per comprendere e valutare l'operato di chi gestisce il loro patrimonio.